Per il turno di ballottaggio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, poiché al primo turno nessun candidato sindaco ha avuto la maggioranza assoluta dei voti, si sceglie tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nei comuni sino a 15.000 abitanti, in caso di parità di voti, si sceglie tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
L’elettore vota tracciando un segno sul nome del candidato prescelto. I risultati delle operazioni elettorali saranno diffusi in tempo reale attraverso il sito www.interno.gov.it. Il ministero dell’Interno ricorda che, configurandosi il turno di ballottaggio come una prosecuzione delle operazioni del primo turno, potranno votare in occasione del ballottaggio solo gli elettori che abbiano maturato il relativo diritto entro il 5 giugno 2016 (giorno del primo turno di votazione); peraltro gli aventi diritto al voto potranno partecipare al turno di ballottaggio anche se non si siano recati a esprimere il voto nella votazione del primo turno. Per poter esercitare il diritto di voto presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste risulta iscritto, l’elettore dovrà esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente. (AGI)