Con la notifica di conclusione formale delle indagini giunta dalla Procura di Roma, è ufficiale: la sindaca di Roma, Virginia Raggi, rischia di essere processata per falso e abuso d’ufficio in merito, rispettivamente, alle nomine di Renato Marra (fratello dell’ex capo del personale del Comune, Raffaele Marra, arrestato il 16 dicembre con l’accusa di corruzione) a capo del dipartimento Turismo del Campidoglio e di Salvatore Romeo a capo della segreteria. Appena un anno fa Raggi avrebbe potuto essere costretta a lasciare il Movimento Cinque Stelle. Era bastato infatti un avviso di garanzia per sospendere dal partito il primo cittadino di Parma, Federico Pizzarotti. Scattò invece l’espulsione per la prima cittadina di Quarto, Rosa Capuozzo, finita nei guai per una vicenda di presunti abusi edilizi commessi dal marito e per alcune nomine che spinsero alcune testate a parlare di una “parentopoli” in salsa pentastellata.
La “svolta garantista”
Secondo le vecchie logiche, la sindaca avrebbe già dovuto lasciare la poltrona, il partito o entrambi. Lo scorso 3 gennaio, però, gli iscritti pentastellati hanno approvato a larghissima maggioranza un nuovo codice etico, più garantista, che lascia ai vertici del partito ampia discrezionalità nel valutare la posizione degli esponenti coinvolti in un procedimento giudiziario. Una mossa che era stata letta da più parti come uno scudo per mettere al riparo Virginia Raggi da una bufera che sembrava ormai inevitabile, mentre cresceva l’irritazione della base per il profilo poco trasparente di alcuni uomini a lei vicinissimi. Che il vento fosse cambiato era però apparso già evidente dall’atteggiamento più morbido nei confronti del sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, anch’egli indagato per abuso d’ufficio.
Cosa rischia Virginia Raggi
In attesa della sentenza di primo grado, la sindaca non ha quindi alcun obbligo di dimissioni ma può scegliere la strada dell’autosospensione “a tutela dell’immagine del movimento”. Difficile comprendere se i vertici del partito possano obbligarla a compiere questo passo, in una fase nella quale sui pentastellati pesa anche la tempesta che ha investito la sindaca di Torino, Chiara Appendino dopo l’episodio di Piazza San Carlo. Di fatto il pallino è in mano a Beppe Grillo, al Collegio dei Probiviri e al Comitato d’appello, che possono decidere di sanzionare la sindaca anche a prescindere dal corso delle indagini, qualora il comportamento dell’interessato sia considerato grave.
Ecco cosa prevede l’attuale codice etico del Movimento Cinque Stelle, disponibile sul blog del partito:
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Principi ispiratori del comportamento del singolo portavoce eletto
Il Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle ha lo scopo di garantire una condotta, da parte dei portavoce eletti, ispirata ai principi di lealtà, correttezza, onestà, buona fede, trasparenza, disciplina e onore, rispetto della Costituzione della Repubblica e delle leggi. I portavoce del Movimento 5 Stelle perseguono gli obiettivi del Movimento, così come indicati nel “Non Statuto” o negli altri atti interni di indirizzo. I portavoce sono consapevoli del fatto che, ai sensi dell’art. 54 della Costituzione, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore: nell’adempimento di tale dovere, ogni portavoce tiene comportamenti eticamente ineccepibili, anche a prescindere dalla rilevanza penale degli stessi. Ai sensi del Regolamento del MoVimento 5 Stelle, i portavoce si astengono da comportamenti suscettibili di pregiudicare l’immagine o l’azione politica del MoVimento 5 Stelle.
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Rapporti con eventuali procedimenti penali
Il Garante del MoVimento 5 Stelle, il Collegio dei Probiviri od il Comitato d’appello, quando hanno notizia dell’esistenza di un procedimento penale che coinvolge un portavoce del Movimento5stelle, compiono le loro valutazioni in totale autonomia, in virtù e nell’ambito delle funzioni attribuite dal Regolamento del MoVimento 5 Stelle, nel pieno rispetto del lavoro della magistratura. Il comportamento tenuto dal portavoce può essere considerato grave dal Garante o dal Collegio dei probiviri con possibile ricorso del sanzionato al Comitato d’appello, anche durante la fase di indagine, quando emergono elementi idonei ad accertare una condotta che, a prescindere dall’esito e dagli sviluppi del procedimento penale, sia già lesiva dei valori, dei principi o dell’immagine del MoVimento 5 Stelle. La condotta sanzionabile può anche essere indipendente e autonoma rispetto ai fatti oggetto dell’indagine.
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Autosospensione
In qualsiasi fase del procedimento penale, il portavoce può decidere, a tutela dell’immagine del MoVimento 5 Stelle, di auto-sospendersi dal MoVimento 5 Stelle senza che ciò implichi di per sé alcuna ammissione di colpa o di responsabilità. L’autosospensione non vincola né condiziona né preclude il potere del Garante, del Collegio dei Probiviri e del Comitato d’appello di adottare eventuali sanzioni disciplinari. Tuttavia, l’autosospensione può essere valutata quale comportamento suscettibile di attenuare la responsabilità disciplinare.
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Presunzione di gravità
Il Garante del MoVimento 5 Stelle, il Collegio dei Probiviri o il Comitato d’Appello, in virtù e nell’ambito delle funzioni attribuite dal Regolamento del MoVimento 5 Stelle, valutano la gravità dei comportamenti tenuti dai portavoce, a prescindere dall’esistenza di un procedimento penale. E’ considerata grave ed incompatibile con il mantenimento di una carica elettiva quale portavoce del MoVimento 5 Stelle la condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo, eccettuate le ipotesi indicate all’ultimo comma. A tal fine, sono equiparate alla sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio. E’ invece rimessa all’apprezzamento discrezionale del Garante, del Collegio dei Probiviri con possibile ricorso del sanzionato al Comitato d’appello la valutazione di gravità ai fini disciplinari di pronunzie di dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, di sentenze di proscioglimento per speciale tenuità del fatto, di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
- La ricezione, da parte del portavoce, di “informazioni di garanzia” o di un “avviso di conclusione delle indagini” non comporta alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti potenzialmente tenuti dal portavoce stesso, sempre salvo quanto previsto al punto 5.
- E’ sempre rimessa alla discrezionalità del Garante e del Collegio dei Probiviri o del Comitato d’appello (e non comporta alcuna automatica presunzione in tal senso) la valutazione della gravità di fatti che configurano i c.d. reati d’opinione ipotesi di reato concernenti l’espressione del proprio pensiero e delle proprie opinioni, ovvero di fatti commessi pubblicamente per motivi di particolare valore politico, morale o sociale.
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Dovere di informazione
I portavoce, quando ne hanno notizia, hanno l’obbligo di informare immediatamente e senza indugio il gestore del sito dell’esistenza di procedimenti penali in corso nei quali assumono la qualità di indagato o imputato nonché di qualsiasi sentenza di condanna o provvedimento ad essa equiparato ai sensi del punto 4.
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Amministratori
Ogni sindaco e presidente di regione eletto nelle liste del MoVimento 5 Stelle è tenuto a far rispettare il presente codice etico ai componenti delle proprie giunte, anche se gli assessori non risultano iscritti e/o eletti nel MoVimento 5 Stelle. (AGI)