Mentre per il Codice civile il figlio adottivo è equiparato a quello naturale, per il Codice penale esiste differenza tra i due: e quindi non c’è l’aggravante della discendenza.
L’uomo dovrà essere giudicato con un nuovo processo.
Uccise il figlio ma siccome era «solo» adottivo, non può essere condannato all’ergastolo: lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso della difesa di Andrei Talpis, 57 anni, originario della Moldova, che la notte del 26 novembre 2013, a Remanzacco (Udine), colpì mortalmente con un coltello da cucina il figlio adottivo di 19 anni.
Il ragazzo – si apprende dal difensore di Talpis, avv. Roberto Mete – era stato formalmente adottato dalla coppia in Moldavia.
Dovrà ora svolgersi un nuovo processo.
Per il Codice penale non è la stessa cosa
La vicenda è raccontata oggi dal Messaggero Veneto.
Tra Talpis e la vittima non esisteva un rapporto di consanguineità.
Sul piano civilistico, vale la parificazione di status con i figli legittimi operata dalla legge.
Secondo il Codice Penale, invece, la distinzione permane e basta a escludere l’aggravante specifica che, proprio in virtù dell’esistenza di una discendenza tra la vittima e il suo carnefice, in caso di omicidio prevede la pena del carcere a vita, cui era stato effettivamente condannato il moldavo.
La Corta di Cassazione ha disposto anche la trasmissione degli atti alla Corte d’assise d’appello di Venezia per la quantificazione della pena, prescrivendo che non scenda sotto i 16 anni di reclusione.
La notte dell’omicidio
Talpis era stato condannato all’ergastolo a gennaio di due anni fa, accusato di omicidio volontario del figlio Ion, e del tentato uxoricidio della moglie Elisaveta.
49 anni: il giudice aveva riconosciuto anche un risarcimento di 400 mila euro alla moglie, che aveva subito maltrattamenti per anni.
Le tensioni in casa erano degenerate nella notte del 26 novembre 2013 nell’appartamento in cui la famiglia abitava a Remanzacco.
Erano le 4.30 del mattino quando l’uomo era rientrato a casa ubriaco e aveva avuto un alterco con la moglie.
Il figlio era intervenuto in difesa della madre e aveva cercato di disarmare il padre, che aveva in pugno un lungo coltello da cucina, ma era rimasto colpito a morte.
La sentenza di Strasburgo
I giudici di Strasburgo avevano stabilito che «non agendo prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta» dalla mamma del ragazzo, «le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto, creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che alla fine hanno condotto al tentato omicidio della donna alla morte di suo figlio».
La Corte europea dei diritti umani ha agito per la violazione dell’articolo 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti umani. I giudici hanno riconosciuto alla ricorrente 30 mila euro per danni morali e 10 mila per le spese legali.
I giudici di Strasburgo hanno rilevato che «la signora Talpis è stata vittima di discriminazione come donna a causa della mancata azione delle autorità, che hanno sottovalutato (e quindi essenzialmente approvato) la violenza in questione».
«La donna aveva denunciato più volte il marito, aveva anche chiesto aiuto, ma il Comune non aveva ritenuto la situazione così grave – hanno spiegato gli avvocati della vittima – addirittura, il marito, il giorno stesso in cui ha poi ucciso il figlio e ferito gravemente la moglie, era stato fermato in stato di ubriachezza, ma era stato poi rilasciato». (Corriere)