La Corte torinese ha applicato l’articolo 44, lettera d), della legge n. 184 del 1983, che prevede i “casi particolari” in cui l’adozione e’ possibile, ovvero quando tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha gia’ sviluppato legami affettivi. “E’ stata un’interpretazione molto puntuale della legge – ha detto l’avvocato delle due donne Fabio Deorsola – l’articolo 44 e’ una noma molto duttile, il legislatore trent’anni fa era stato lungimirante”. Secondo il legale la sentenza “e’ un’ottima cosa, perche’ sgombera il campo da questioni ideologiche, ribadendo che c’e’ un nucleo familiare”. Un plauso anche alla procura generale di Torino. “A Roma si e’ sempre opposta, mentre qui a Torino, dopo che in primo grado aveva chiesto di rimettere la decisione alla Corte Costituzionale, in secondo grado ci ha appoggiato, chiedendo al giudice di accogliere le nostre richieste”. (AGI)