Per i conguagli a credito delle bollette conta l’ultima fattura del periodo. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella circolare con cui detta le indicazioni per applicare correttamente la nuova aliquota Iva ordinaria. Nelle note di accredito per conguagliare i consumi effettivi di acqua, luce e gas l’aliquota Iva ordinaria da applicare, spiega l’Agenzia, e’ quella indicata nell’ultima fattura emessa per il periodo cui si riferisce il conguaglio e nei limiti dell’imposta addebitata in fattura con la stessa aliquota. Per l’eventuale credito in piu’ da restituire, occorre far riferimento alle fatture immediatamente precedenti fino al recupero completo degli importi. La circolare precisa, inoltre, che nel caso in cui il cliente risulta a debito anziche’ a credito, l’aliquota Iva da applicare e’ quella in vigore al momento di emissione della fattura di conguaglio. Gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento. La regolarizzazione non comportera’ alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verra’ comunque versata nei termini indicati dalla circolare 45/E del 12 ottobre 2011. Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, la circolare ricorda che l’aliquota “segue” il momento d’effettuazione dell’operazione e che dal 1 gennaio scorso quest’ultimo coincide con la partenza del bene e non piu’ con il suo arrivo nel Paese di destinazione. Inoltre, se prima dell’inizio del trasporto o della spedizione e’ stata emessa la fattura, l’operazione, solo con riferimento all’importo fatturato, si considera effettuata alla data della fattura, mentre sul momento impositivo, a differenza delle operazioni nazionali, non pesa il pagamento di acconti. Il documento di prassi illustra poi il criterio da seguire in caso di opzione per il regime dell’Iva per cassa e precisa che, anche in questa ipotesi, l’aliquota da applicare si determina in base al momento in cui l’operazione si considera effettuata.( AGI )