Comunità Italiana

La legge sulla tortura c’è, ma scontenta tutti

 

Dopo un iter parlamentare durato 4 anni, anche l’italia ha una legge sulla tortura, dopo che mercoledì c’è stato il via libera definitivo da parte della Camera

Da oggi, dunque, esiste il reato di tortura, ma nessuno esulta. Il Pd che ha fortemente voluto il provvedimento riconosce che è frutto di molti compromessi e che è la migliore soluzione possibile, data la situazione. Forza Italia e Fratelli d’Italia parlano di legge che criminalizza le Forze dell’ordine. M5S accusa: “Una legge che non punisce realmente il reato di tortura”. I partiti della sinistra parlano di “legge bruitta”. Le associazioni per i diritti umani definiscono la nuova legge “inutile”, mentre parte della magistratura parla di “legge inapplicabile”.

 

Non a caso mercoledì il via libera definitivo non è arrivato con numeri ‘bulgarì: solo 198 i voti a favore, 35 quelli contrari e 104 gli astenuti. Diverse le assenze tra i banchi del Pd, ma nessuna motivazione politica, assicurano dal gruppo dem. Solo Giuditta Pini, annunciandolo in Aula, ha preso le distanze e non ha partecipato al voto.

Perché la legge sulla tortura non piace

A volere fortemente la legge è stato, sin dall’inizio, il Pd, a cui si è aggiunta Alternativa popolare, ma solo dopo diverse modifiche apportate al testo. Nettamente contrari, invece, i partiti di centrodestra: hanno votato contro Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Hanno scelto la strada dell’astensione, infine, i 5 Stelle, Sinistra italiana e Mdp. ​I detrattori della legge sostengono che si tratta di un provvedimento punitivo nei confronti delle forze dell’ordine, limitandone il campo d’azione.  Come ricorda ‘Il Fatto Quotidiano’, pm e giudici titolari dei processi sull’irruzione alla scuola Diaz e sui fatti avvenuti a Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001 lo hanno definito “in concreto inapplicabile“.

Ilaria Cucchi: “Meglio nulla che una legge inutile”

La legge varata dal Parlamento italiano è “inutile”. Lo afferma Ilaria Cucchi, presidente dell’associazione Stefano Cucchi Onlus. “Nel Paese del ‘caso Cucchi’ e di tutti gli altri casi di persone che sono cadute e cadono ogni giorno vittima di un sistema che nella sua illegalità diffusa si dimostra spesso violento”, dice Ilaria Cucchi. “Il Parlamento italiano, a quasi 30 anni dalla firma della convenzione Onu, oggi approva una legge inutile e inapplicabile. Lo Stato italiano puo’ torturarti una sola volta e non essere punito, per poter essere perseguiti per questo reato occorre dimostrare che la violenza si sia perpetrata in piu’ condotte. Questo nella pratica significa che quasi nessuno potra’ essere perseguito”.

Cosa prevede la legge sulla tortura

Il testo della legge sul reato di tortura, licenziato in via definitiva dalla Camera, introduce nel codice penale il reato di tortura (art. 613-bis) e di istigazione alla tortura (art. 613-ter). La commissione del reato da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio costituisce una fattispecie aggravata del delitto di tortura. In particolare, l’articolo 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

L’art. 613-bis prevede esplicitamente che la tortura si realizza mediante violenze o minacce gravi o crudeltà (ovvero con trattamento inumano e degradante), si legge nella relazione tecnica che accompagna il testo. Sono inoltre previste delle aggravanti:

  1. la prima interessa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell’autore del reato, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; la pena prevista è in tal caso la reclusione da 5 a 12 anni. Viene, tuttavia, precisato che la fattispecie aggravata non si applica se le sofferenze per la tortura derivano unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
  2. Il secondo gruppo di fattispecie aggravate consiste nell’avere causato lesioni personali comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) o gravissime (aumento della metà).

Infine, la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi: di morte non voluta, ma conseguenza dell’attività di tortura (30 anni di reclusione); di morte come conseguenza voluta da parte dell’autore del reato (pena dell’ergastolo). (AGI)