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Home > Per statali niente legge Fornero, resta articolo 18

Per statali niente legge Fornero, resta articolo 18

09 de junho de 2016 - Por Comunità Italiana
Per statali niente legge Fornero, resta articolo 18

pro-0806Nei licenziamenti del pubblico impiego si applica ancora l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e non la disciplina prevista dalla legge Fornero. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. La sentenza n. 11868 della Sezione Lavoro è stata depositata oggi. La decisione è stata assunta “all’esito di un’approfondita e condivisa riflessione”, specifica un comunicato della Corte di Cassazione.

“Non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, sino ad un “intervento normativo di armonizzazione”, le modifiche apportate all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dalla legge 92/2012, la cosiddetta riforma Fornero, “con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma”. E’ quanto scrive la sezione lavoro della Cassazione, nella sentenza depositata oggi con la quale affronta il tema dei licenziamenti nel settore pubblico.

La Suprema Corte sottolinea infatti che “a fini interpretativi” assume “peculiare rilievo” il “rinvio ad un successivo intervento normativo” contenuto in un comma (articolo 1, comma 8) della legge Fornero, nel quale si disponeva che “il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita’ e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”. In merito alla nuova disciplina del licenziamento, introdotta con la riforma, osservano ancora i giudici di ‘Palazzaccio’, e sulla “estensione della stessa all’impiego pubblico”, nell’articolo 1 della legge Fornero “nulla e’ detto”, con la conseguenza che “in difetto di una espressa previsione, non puo’ che operare il rinvio” a un successivo intervento contenuto nel suddetto comma.

Nella sentenza depositata oggi, gli alti giudici rilevano che la “definizione delle finalita'” della riforma, “tiene conto unicamente delle esigenze proprie dell’impresa privata”, facendo riferimento a una “inscindibile correlazione tra flessibilita’ in uscita e in entrata, allargando le maglie della prima e riducendo nel contempo l’uso improprio delle tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. Inoltre, la formulazione del nuovo articolo 18 “introduce – sostiene la Corte – una modulazione delle sanzioni con riferimento ad ipotesi di illegittimita’ pensate in relazione al solo lavoro privato, che non si prestano ad essere estese all’impiego pubblico contrattualizzato per il quale il legislatore ha dettato una disciplina inderogabile (il riferimento e’ al dlgs 150/2009, ndr), tipizzando anche illeciti disciplinari ai quali deve necessariamente conseguire la sanzione del licenziamento”. (AGI)

Comunità Italiana

A revista ComunitàItaliana é a mídia nascida em março de 1994 como ligação entre Itália e Brasil.