{mosimage}Le motivazioni: «È da ritenere che ai soli fini civilistici Berlusconi sia corresponsabile della vicenda corruttiva»
MOTIVAZIONI – «È da ritenere – scrive il giudice -, "incidenter tantum" e ai soli fini civilistici del presente giudizio, che Silvio Berlusconi sia corresponsabile della vicenda corruttiva per cui si procede». La «corresponsabilità» di Silvio Berlusconi, scrive il giudice Mesiano, comporta «come logica conseguenza» la «responsabilità della stessa Fininvest», questo «per il principio della responsabilità civile delle società di capitali per il fatto illecito del loro legale rappresentante o amministratore, commesso nell'attività gestoria della società medesima».
«Si è dimostrata la ingiustizia della sentenza Metta (il giudice che fu corrotto da Cesare Previti ndr) e la sua derivazione causale dalla corruzione del giudice Metta, argomento che resiste in ragione del ruolo primario che ebbe il Metta nella formazione della decisione del collegio all'obiezione della collegialità della sentenza. «Ciò posto – aggiunge il giudice Mesiano – deve rilevarsi che se è vero che la Corte d'Appello di Roma emise una sentenza, a parere di questo ufficio, indubbiamente ingiusta come frutto della corruzione di Metta, nessuno può dire in assoluto quale sarebbe stata la decisione che un collegio nella sua totalità incorrotto avrebbe emesso».