“Si e’ in attesa di conoscere il testo integrale dell’ordinanza di ammissione della testimonianza adottata dalla Corte di Assise di Palermo per valutarla nel massimo rispetto istituzionale”. E’ quanto ha reso noto l’ufficio stampa della presidenza della Repubblica, dopo che la Corte di Palermo ha ammesso la richiesta della procura di citazione a deporre del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. La Corte di Assise di Palermo ha ammesso la testimonianza di Napolitano nel processo per la trattativa Stato-mafia “nei soli limiti della conoscenza del teste che potrebbero esulare dalla funzioni presidenziali e dalla riservatezza del ruolo”, secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale.
Il capo dello Stato figura nella lista testi della Procura, che intende sentirlo sui colloqui tra Nicola Mancino e l’ex consigliere giuridico del Quirinale, Loris D’Ambrosio. La Corte ha ritenuto ammissibile l’articolato dei Pm Vittorio Teresi, Nino Di Matteo, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia, limitatamente ai colloqui con D’Ambrosio, scomparso un anno fa, ed entro il quadro definito dalla Corte costituzionale nella sentenza con cui aveva accolto il ricorso del presidente della Repubblica per la distruzione immediata delle intercettazioni delle sue conversazioni telefoniche con Nicola Mancino. Di queste registrazioni, che sono state poi effettivamente distrutte, non si parlera’ dunque nel processo.
Napolitano, ha stabilito la Corte nell’ordinanza letta stamattina nell’aula bunker dell’Ucciardone, potra’ rispondere anche sulle sue conoscenze anteriori alla sua elezione alla presidenza della Repubblica.
NAPOLITANO TESTE SOLO SU PREOCCUPAZIONI D’AMBROSIO
Napolitano sara’ testimone nel processo soltanto in relazione alle “preoccupazioni” espresse dal suo consigliere giuridico del Quirinale, Loris D’Ambrosio, scomparso un anno fa, in una lettera del 18 giugno del 2012.
Con questi limiti la Corte d’Assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, ha ammesso la testimonianza del capo dello Stato, che figura tra i 177 dei quali la Procura ha richiesto la citazione. Nella lettera, D’Ambrosio accennava a “episodi del periodo 1989-1993” e manifestava il suo “timore di essere stato ao’o’pra considerato un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi”. “La testimonianza del Presidente della Repubblica -si legge nell’ordinanza di 8 pagine emessa oggi dalla Corte d’Assise- e’ espressamente prevista dall’art. 205 del codice di procedura penale che disciplina, infatti, le modalita’ della sua assunzione. Tuttavia, deve tenersi conto dei limiti contenutistici che si ricavano dalla sentenza della Corte Costituzionale del 4 dicembre 2012 e, pertanto, la testimonianza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano richiesta dal pm -prosegue l’ordinanza- puo’ essere ammessa nei soli limiti delle conoscenze del detto teste che, secondo quanto e’ dato rilevare dalla lettura dell’articolato di prova anche sotto il profilo temporale, potrebbero esulare dalle funzioni presidenziali, pur comprendendovi in esse le ‘attivita’ informali0, comunque coessenziali alle prime e coperte da riservatezza di rilievo costituzionale secondo quanto si ricava dalla sentenza citata”. (Agi)