I rischi maggiori sono legati al carcere?
“È necessario prima di ogni cosa distinguere tra coloro che sono stati già condannati in Italia per reati di terrorismo di matrice internazionale islamica (mi risulta ve ne sia uno soltanto) e quel numero di soggetti che per orientamento religioso o ideologico sono a rischio di radicalizzazione nelle carceri e che, una volta ‘fuori’, potrebbero arruolarsi nelle frange più estreme. La radicalizzazione si manifesta in carcere perlopiu’ con l’adesione, palese o occulta, ai fatti esterni di terrorismo o di guerra riconducibili all’estremismo islamico cui potrebbe seguire, all’esito del percorso carcerario, l’arruolamento. Il rischio più grave è che per tali soggetti gli strumenti dialogici di prevenzione generale positiva e quelli di ‘reinserimento’ sociale o rieducazione si considerino inattuabili per cui rimarrebbe per loro la sola neutralizzazione. Per esempio, mettere insieme i detenuti con storie criminali di provenienza omogenee è molto rischioso. Bisogna cercare, invece, di rompere la barriera che li divide dai detenuti ‘comuni’ e tentare di offrire anche a quelli più difficili attività trattamentali significative. Fermi restando gli strumenti offerti dal regime speciale dell’art. 41 bis (applicabile anche al terrorismo internazionale), un ‘circuito’ riservato ai ‘più pericolosi’ non contribuisce a quella necessaria trasformazione di mentalità del condannato che continuerà a vedersi solo con i suoi simili (condannati per gli stessi reati) senza eliminare del tutto il rischio di influenze reciproche negative, anzi accrescendolo”.
Come si combatte la radicalizzazione?
“Premesso che la politica non può esaurire il proprio compito delegando al diritto penale, inidoneo a risolvere questioni generali, e che il rischio di affidare troppe risposte alla magistratura, in particolare a quella di sorveglianza (dal momento che parliamo di detenuti condannati), appare funzionale talvolta all’assenza di scelte da parte del potere legislativo, la radicalizzazione si combatte con le ‘armi’ del trattamento e cioè con scuola, cultura, lavoro e contatti col mondo esterno, strumenti previsti dall’ordinamento penitenziario del 1975 e ‘rinnovati’ dalla legge Gozzini e dal Regolamento del 2000. È poi fondamentale garantire stessi diritti religiosi a tutti: si tratta della più importante risposta democratica alla radicalizzazione, che giustifica l’indicazione di dar vita a luoghi di culto nei singoli istituti, oltre che prestare un’attenzione non formale alle regole di alimentazione. Il rischio elevato nei confronti del radicalismo, certo o solo presunto, è dunque quello di sottrarre questi soggetti, anche i semplici c.d. ‘monitorati’, ai percorsi trattamentali di rieducazione e, quindi, spingerli ai limiti e oltre i limiti dei principi costituzionali”.
Quanti sono i detenuti di fede musulmana? Quanti quelli radicalizzati?
“Bisogna intendersi sul concetto di radicalizzazione: è quel processo che porta un individuo o un gruppo ad agire in forme violente collegandosi a un’ideologia, a contenuto politico, sociale o religioso, estrema. Ma il fenomeno della radicalizzazione ha una dimensione oggettiva legata all’esclusione sociale, al conflitto tra culture e religioni, alle politiche dei paesi occidentali nei confronti del Medio Oriente. Dai dati che abbiamo, in Italia i detenuti stranieri sono oltre 18.600 e quelli di fede musulmana intorno ai 6.000, di cui circa la metà proveniente dal Marocco, la nazione più rappresentata ma non caratterizzata da fenomeni di estremismo o fondamentalismo religioso. I detenuti già radicalizzati sarebbero 19 e circa 200 quelli ‘monitorati’. Tuttavia solo 52 istituti detentivi, in base a un protocollo con l’Ucoii, ospitano quelle che possono essere definite ‘moschee’, mentre gli imam ‘certificati’ sono soltanto nove: questo significa che chi guida la preghiera all’interno del carcere molto spesso è un detenuto che a stento sa leggere e scrivere in arabo, ha una cultura molto bassa ed è molto probabile che venga da una formazione radicalizzata già fuori dal carcere. Dalle testimonianze che abbiamo la predicazione generalmente avviene in arabo, ed è difficile che un agente penitenziario lo conosca e capisca che cosa si dice, ma soprattutto il dato più evidente è che questi imam in cella trovano terreno fertile perché canalizzano la frustrazione dei detenuti extracomunitari. Il penitenziario diventa un incubatore dove prendere contatti per poi completare l’iter del jihadismo fuori dal carcere”.
Sono garantiti i diritti religiosi in carcere?
“Non sempre: lo stesso capo del DAP ha dichiarato che bisogna creare subito le condizioni strutturali affinché i diritti vengano garantiti attraverso l’ingresso di ministri di culto e mediatori culturali nelle carceri. Diritto all’assistenza religiosa dunque in primo luogo, che significa possibilità di pregare secondo le regole del proprio culto, che non sempre rimettono la preghiera al solo foro interiore della coscienza, ma chiedono tempi e spazi precisi, difficili da armonizzare con tempi e spazi della vita del carcere; possibilità di celebrare liturgie specifiche; possibilità di seguire norme alimentari specifiche; possibilità di vedere trattato il proprio corpo secondo norme particolari (dalle cure igieniche a quelle mediche); possibilità di avere assistenza spirituale o relativa all’applicazione di norme religiose in un contesto così difficile quale il carcere mediante il rapporto con un ministro di culto della propria tradizione; possibilità di avere accesso ai testi sacri o ad altri simboli religiosi considerati sacri; possibilità stessa di venire informati in modo completo ed esauriente circa le condizioni del diritto al culto dietro le sbarre”.(AGI)