Questo è il testo dell’articolo 346 bis:
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 (corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, ndr) e 319-ter (corruzione in atti giudiziari, ndr), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.
La struttura del reato
Il reato di traffico di influenze illecite si consuma nel momento e nel luogo in cui viene raggiunto l’accordo tra il ‘faccendiere’ e il privato, non è necessario che l’atto che il mediatore ha promesso di far ottenere al privato sia effettivamente posto in essere. Il reato in questione può essere di due tipi: oneroso o gratuito. Chi, sfruttando la relazione con un pubblico ufficiale, si fa dare denaro o vantaggi patrimoniali da un privato per fare pressione sul funzionario amministrativo, per favorire gli interessi del privato, ricade nella prima fattispecie. Nel secondo caso, la somma di denaro o il vantaggio patrimoniale vengono promessi o corrisposti al mediatore nell’ottica di pagare il pubblico funzionario; il ‘faccendiere’ quindi è solo un tramite materiale senza nulla pretendere per l’attività di intermediazione svolta. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.
I punti oscuri della norma
L’attività, secondo l’art. 346 bis, deve essere svolta in maniera ‘indebita’, deve scattare quindi la ‘illiceità speciale’. Qui il primo buco: manca una legge che chiarisca cosa sia una ‘mediazione’ e di conseguenza manca una legge che ne fissi le categorie di lecito e illecito. Si aprono così ampi margini di discrezionalità del magistrato. La seconda ipotesi di reato prefigurata dall’articolo è quella in cui il mediatore riceve del denaro anche per corrompere il pubblico funzionario ma non consegnato materialmente o anche solo promesso, altrimenti si sfocia nel reato di corruzione. E’ come se si trattasse di un reato preparatorio di un successivo e più grave reato, quello di corruzione.
I precedenti illustri
Tiziano Renzi, il padre dell’ex presidente del Consiglio Matteo, è indagato dalla Procura di Roma per il reato di traffico di influenze illecite nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti Consip. Prima di lui per lo stesso reato furono indagati nel novembre 2014 l’ex deputato del Pdl e consigliere politico di Giulio Tremonti, Marco Milanese e nel 2016 Gianluca Gemelli, compagno dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi. Milanese è stato poi condannato per traffico di influenze illecite dal Tribunale di Milano, che il 14 aprile 2016 gli ha inflitto la pena di 2 anni e mezzo di reclusione a conclusione di un processo riguardante tentativi di ‘pilotare’ i finanziamenti del Cipe al Mose, il sistema di dighe contro l’acqua alta a Venezia.(AGI)