Con la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra ufficialmente in vigore il decreto sull’obbligo dei vaccini da 0 a 16 anni, voluto dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin.
Dodici i vaccini obbligatori, pena la non iscrizione alle scuole dell’infanzia (da 0 a 6 anni) o sanzioni salate per i genitori nelle scuole dell’obbligo (da 6 a 16 anni), compreso il rischio di perdere la patria potestà. Ecco cosa prevede il decreto, punto per punto.
Il decreto sui vaccini in 8 punti
- I 12 VACCINI OBBLIGATORI – Anti-poliomielitica, vaccinazione anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B erano i 4 vaccini già obbligatori, a cui se ne aggiungono altri 8: anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b, anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.
- VACCINI POSSONO ESSERE SOMMINISTRATI CONTESTUALMENTE – Per effettuare le 12 vaccinazioni obbligatorie NON saranno necessarie 12 diverse punture: 6 vaccini possono essere somministrati contestualmente con la vaccinazione esavalente (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Haemophilus Influenzae B); 4 vaccini possono essere somministrati contestualmente con vaccinazione quadrivalente (morbillo, rosolia, parotite e varicella); devono invece essere somministrati separatamente i vaccini anti-meningococco B e antimeningococco C.
- ECCO QUANDO FARLI, ANNO PER ANNO – Le dodici vaccinazioni elencate devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017. Ai nati dal 2001 al 2016 invece devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Ossia i nati dal 2001 al 2004 devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000. I nati dal 2005 al 2011 devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005- 2007. I nati dal 2012 al 2016, infine, devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014.
- SONO PREVISTE ESENZIONI E POSTICIPI DELLE VACCINAZIONI – Sono esonerati dall’obbligo i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Mentre il vaccino è posticipato quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio, quando versino in una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre.
- ECCO I DOCUMENTI DA PRESENTARE A SCUOLA – I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi hanno l’obbligo di richiedere, all’atto dell’iscrizione, alternativamente: idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni; idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale; idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino; copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale. Il genitore insomma può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione. In tal modo ha tempo per presentare copia del libretto vaccinale sino al 10 luglio di ogni anno La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico.
- COSA SUCCEDE SE IL BAMBINO NON E’ VACCINATO – Fino a 6 anni non può accedere a scuola. Dopo i 6 anni può accedere, con delle sanzioni
per i genitori, che si vedono applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 7.500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse), ma non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL. Inoltre la ASL deve segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l’inadempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei genitori. A seguito della segnalazione, sarà il magistrato a valutare se sussistono i presupposti per l’eventuale apertura di un procedimento. In entrambi i casi (da 0 a 6 anni o da 6 a 16) il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni. l’ASL contatta i genitori/tutori per un appuntamento e un eventuale colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte se i genitori/tutori non si presentano all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesta formalmente l’inadempimento dell’obbligo. - LA FORMAZIONE DELLE CLASSI – I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente I dirigenti scolastici comunicano all’ASL
competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18 – Entro il 10 settembre 2017: per l’avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL. Entro il 10 marzo 2018: nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. (AGI)