Vicari si sta così difendendo dall’accusa, emersa dai dettagli dell’inchiesta di cui hanno dato notizia i giornali, di aver agevolato l’armatore Ettore Morace, ora in stato d’arresto per corruzione, in cambio di un Rolex.
Il contesto
Secondo la ricostruzione di alcuni quotidiani, che citano fonti della procura, attraverso “il suo interessamento, Morace è riuscito a ottenere nel periodo monitorato la presentazione e l’approvazione di un emendamento alla legge di stabilità [art. 1 comma 33 ndr.] con il quale veniva ridotta l’imposta d’Iva dal 10% al 5% per i trasporti su nave, causando un ammanco alle casse dello Stato di 7 milioni di euro e, conseguenziale, notevole arricchimento della società Liberty Lines”, cioè il gruppo armatoriale e compagnia di navigazione appunto di Morace.
Sembrerebbe quindi che esistesse un’Iva al 10% che è stata ridotta al 5% per i trasporti urbani di persone su nave. Non è così. Finora il trasporto marittimo urbano di persone – espressione con cui si intende entro 50 km dal territorio comunale – era del tutto esente da Iva.
Meglio senza Iva?
L’esenzione era una particolarità del sistema italiano, oltretutto oggetto di una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea.
Per gli operatori del settore, l’assenza di Iva era più un problema che un vantaggio. L’esenzione impediva infatti di scaricare i costi di fornitura (soprattutto dei carburanti), causando quindi, di fatto, costi maggiori. Le riviste di settore e i rappresentanti di categoria chiedevano da tempo di modificare questa situazione e parlavano spesso della “questione IVA”.
E infatti proprio Fedarlinea, la principale associazione di rappresentanza delle compagnie di cabotaggio marittimo, aveva chiesto l’anno scorso per bocca del suo presidente Raffaele Aiello di introdurre l’Iva al 10%.
“L’aliquota al 10% – spiegava Aiello a ottobre 2016 – consentirebbe agli armatori di detrarre una parte dell’Iva in acquisto, così come avviene per i servizi via terra. L’attuale regime infatti scarica sulle compagnie di navigazione un costo pesantissimo e sconta la palese incongruenza di trattamento tra due servizi identici, seppur svolti diversamente”.
L’introduzione dell’Iva
La legge di Stabilità ha introdotto l’Iva per il trasporto urbano di persone via nave, ma al 5 per cento e non al 10 come chiedeva Aiello qualche mese fa.
Perché questa differenza? Secondo i magistrati inquirenti, la riduzione al momento di introdurre l’Iva era stata inserita anche per le pressioni indebite di Morace. Una versione che però contrasta con quanto sostengono alcune fonti al ministero dei Trasporti da noi sentite, secondo cui la determinazione del quantum è operata dal ministero dell’Economia, che si occupa delle coperture dei provvedimenti, mentre da parte loro si è solamente fissato il principio dell’assoggettamento all’Iva anche per il trasporto urbano su acqua.
Vale la pena precisare che comunque l’Iva al 5% non si scaricherà sui passeggeri, considerato che – come affermava proprio Vicari a novembre 2016 – “il costo del biglietto per il consumatore non viene modificato” (le tariffe del trasporto pubblico su acqua sono fissate per legge). Una previsione confermata dall’art. 1 comma 34 della legge di stabilità per il 2017.
In questo contesto si può dunque inquadrare quello che sarebbe stato il tentativo di Morace, almeno secondo quanto sostiene la pubblica accusa, di avere un’Iva al 5% invece che al 10%. Non potendola scaricare sui passeggeri è ipotizzabile che volesse ottenere un vantaggio ulteriore (pagare meno Iva allo Stato), oltre a quello – finora inedito – di poter scaricare l’Iva per i costi in acquisto.
Le esenzioni per altre categorie
Per quanto riguarda, infine, le parole di Vicari sul fatto che il trasporto marittimo era “l’unico mondo del trasporto pubblico” esente da Iva, non è del tutto vero.
Anche i taxi non pagano Iva. In base al DPR 633/1972 (aggiornato alle ultime modifiche), il trasporto urbano di persone effettuate a mezzo taxi resta infatti esente dall’Iva, così come il trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati per lo scopo, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS.
Sono (ed erano già dal 1997) invece imponibili con l’aliquota del 10%, da un lato, i trasporti urbani effettuati con mezzi diversi dal taxi e dagli altri mezzi abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare e, dall’altro, i trasporti extraurbani effettuati con qualsiasi mezzo.
In conclusione
Dunque Vicari dice una cosa imprecisa sul fatto che l’esenzione fosse un’eccezione assoluta. Ma, più nella sostanza, è vero che, con la novità della legge di stabilità al centro delle polemiche, si è rimediato introducendo l’Iva a una situazione di disparità tra il trasporto urbano su ruota (esclusi i taxi) e quello su acqua, che era in contrasto con la normativa europea.
Va comunque notato, infine, come un certo grado di disparità permanga, vista la diversa aliquota per i due servizi: 10% su ruota e 5% su acqua (almeno nel settore “urbano”). (AGI)